Decreto 5 Febbraio (rettifica)

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 febbraio 2014 

Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita’, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo. (14A00933) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2014)

                        IL DIRETTORE GENERALE

              per la protezione della natura e del mare

  Vista la Convenzione sul  commercio  internazionale  di  specie  di

fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a

Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19  dicembre  1975,

n.874;

  Visto il decreto legislativo n. 300  del  1999  e,  in  particolare

l’articolo 35, che individua  nel  Ministero  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare l’autorita’ di gestione e attuazione

della CITES in Italia;

  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare,  l’articolo

5, comma 5-bis,  che  prevede  l’emanazione  da  parte  del  Ministro

dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e

forestali, di un decreto per  istituire  il  registro  di  detenzione

degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2  della  legge  7  febbraio

1992, n. 150;

  Visto l’art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio

1992, n. 150, che demanda al Ministero  delle  politiche  agricole  e

forestali, tramite il Corpo forestale  dello  Stato,  l’effettuazione

delle certificazioni e dei controlli;

  Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11  marzo  2011  che,  ad  integrazione

dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha

previsto l’esenzione dagli obblighi di registrazione per  i  soggetti

detentori di esemplari  appartenenti  a  specie  di  uccelli  incluse

nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni

e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita’,  il

cui prelievo in natura risulta, in  base  ai  dati  disponibili,  non

significativo, riportate  nell’elenco  nell’allegato  1  allo  stesso

decreto;

  Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del

Direttore generale della Direzione generale per la  protezione  della

natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il

Servizio CITES del Corpo forestale dello  Stato,  sono  apportate  le

necessarie modifiche e/o integrazioni all’elenco di cui  all’allegato

1 allo stesso;

  Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui  all’art.

4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178^,  del

16 giugno 2010, e 180^, del 22 marzo 2011;

  Visto il decreto ministeriale n. 268, dell’8 aprile 2011,  con  cui

sono state apportate integrazioni all’elenco di specie di uccelli  di

cui all’allegato 1 al predetto decreto del Ministro  dell’ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010;

  Visto il successivo parere  espresso  da  parte  della  Commissione

Scientifica CITES, di cui all’art. 4 della legge n. 150/92, nel corso

della 208^ riunione del 19 novembre 2013;

  Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;

  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2013,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del   28   gennaio   2014,   concernente

l’implementazione dell’elenco delle specie di  uccelli  facilmente  e

comunemente allevate in cattivita’;

  Ravvisata la necessita’  di  rettificare  alcuni  errori  materiali

dell’allegato 1 al predetto decreto ministeriale.

                              Decreta:

                               Art. 1

  L’allegato 1 al D.M.  5  ottobre  2010,  da  ultimo  integrato  con

decreto ministeriale 16  dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del  28  gennaio  2014,  e’

cosi’ rettificato:

 

                                                          «Allegato 1

Specie di uccelli incluse nell’allegato  B  al  regolamento  (CE)  n.

  338/1997 e successive  attuazioni  e  modificazioni,  facilmente  e

  comunemente allevate in  cattivita’,  il  cui  prelievo  in  natura

  risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

 

                    (elenco in ordine alfabetico)

 

  1) Agapornis fischeri

  2) Agapornis lilianae

  3) Agapornis nigrigenis

  4) Agapornis personata

  5) Agapornis taranta

  6) Aratinga jandaya

  7) Aratinga solstitialis

  8) Bolborhyncus linicola linicola

  9) Forpus celesti

  10) Forpus conspicillatus

  11) Forpus passerinus

  12) Latamus discolor

  13) Leiotrix lutea

  14) Myiopsitta monacus

  15) Nandayus nenday

  16) Neophema elegans

  17) Neophema pulchella

  18) Neophema splendida

  19) Neopsephotus bourkji

  20) Padda oryzivora

  21) Platycercus elegans elegans

  22) Platycercus eximius

  23) Platycercus eximius caeciliae

  24) Platicercus icterotis icterotis

  25) Poephila cincta

  26) Polytelis alexandrae

  27) Polytelis anthopeplus

  28) Polytelis swainsonii

  29) Psephotus haematonosus haematenosus

  30) Psittacula cyanocephala

  31) Psittacula eupatria eupatria

  32) Pyrrhura molinae hypoxanta

  33) Pyrrhura molinae molinae

  34) Trichoglossus haematodus haematodus

  35) Trichoglossus haematodus moluccanus»

  Il presente decreto direttoriale verra’ pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 5 febbraio 2014

Il Decreto è pubblicato sulla G.U. n.35 del 12/02/2014

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