MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 febbraio 2014
Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita’, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo. (14A00933) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n.874;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare
l’articolo 35, che individua nel Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare l’autorita’ di gestione e attuazione
della CITES in Italia;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l’articolo
5, comma 5-bis, che prevede l’emanazione da parte del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione
degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150;
Visto l’art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e
forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l’effettuazione
delle certificazioni e dei controlli;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2011 che, ad integrazione
dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha
previsto l’esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti
detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse
nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni
e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita’, il
cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non
significativo, riportate nell’elenco nell’allegato 1 allo stesso
decreto;
Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del
Direttore generale della Direzione generale per la protezione della
natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il
Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le
necessarie modifiche e/o integrazioni all’elenco di cui all’allegato
1 allo stesso;
Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui all’art.
4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178^, del
16 giugno 2010, e 180^, del 22 marzo 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 268, dell’8 aprile 2011, con cui
sono state apportate integrazioni all’elenco di specie di uccelli di
cui all’allegato 1 al predetto decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010;
Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione
Scientifica CITES, di cui all’art. 4 della legge n. 150/92, nel corso
della 208^ riunione del 19 novembre 2013;
Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014, concernente
l’implementazione dell’elenco delle specie di uccelli facilmente e
comunemente allevate in cattivita’;
Ravvisata la necessita’ di rettificare alcuni errori materiali
dell’allegato 1 al predetto decreto ministeriale.
Decreta:
Art. 1
L’allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, da ultimo integrato con
decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014, e’
cosi’ rettificato:
«Allegato 1
Specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n.
338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e
comunemente allevate in cattivita’, il cui prelievo in natura
risulta, in base ai dati disponibili, non significativo: